Sez. 3, Sentenza n. 2849 del 29/04/1980 (Rv. 406595 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini della valutazione della legittimita dell'exceptio inadimpleti contractus, deve procedersi ad un esame analitico e comparativo della condotta dei contraenti con riguardo all'importanza delle rispettive inadempienze in rapporto alla causa del contratto e all'equilibrio del sinallagma, in modo da stabilire, sulla base di un giudizio di equivalenza o di prevalenza delle reciproche violazioni contrattuali, se e per colpa di chi debba ritenersi alterato il detto equilibrio e se cio possa legittimare il rifiuto del contraente di eseguire la propria obbligazione. (V 6339/79, mass n 403070; (V 5457/79, mass n 402042; (V 5404/79, mass n 401992).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)