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Sez. 2, Sentenza n. 5457 del 20/10/1979 (Rv. 402042 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - INADEMPIENZE RECIPROCHE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DEI CONTRAENTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402042-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - INADEMPIENZE RECIPROCHE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DEI CONTRAENTI - NECESSITA.*

Nei contratti a prestazioni corrispettive, laddove le parti deducano reciproche inadempienze, occorre procedere ad una valutazione comparativa della condotta dei contraenti, onde accertare, in rapporto alla relazione logica e cronologica dei vari inadempimenti, il nesso causale che puo valere a giustificare, nei limiti della adeguatezza e della proporzionalita, l'inadempimento di un contraente nei confronti di quello dell'altro. (Conf 2385/73, mass n 365450).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)