Sez. 2, Sentenza n. 5404 del 16/10/1979 (Rv. 401992 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - CRITERI - INADEMPIMENTO ECCEPITO NON GRAVE - RIFIUTO DI ADEMPIMENTO - ILLEGITTIMITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - CRITERI - INADEMPIMENTO ECCEPITO NON GRAVE - RIFIUTO DI ADEMPIMENTO - ILLEGITTIMITA.*
Proposta da una parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, avendo riguardo sia all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, sia alla loro proporzionalita e causalita rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, e se rileva che l'inadempimento della parte nei cui confronti e opposta l'eccezione non e grave, deve ritenere che il rifiuto dell'altra di adempiere la propria obbligazione non e di buona fede e quindi non e giustificato ai sensi dell'art 1460, secondo comma, cod civ. (V 1944/77, mass n 385667; (V 1086/74, mass n 369046; (Conf 2411/76, mass n 380925).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)