Sez. U, Sentenza n. 2642 del 10/03/1998 (Rv. 513541 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 17 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Clausola di proroga convenzionale della giurisdizione - Specifica approvazione ex art. 1341 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Limiti - Giudice straniero competente - Individuabilità in base alla clausola - Necessità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La clausola di proroga convenzionale della giurisdizione a norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, (resa esecutiva con legge n. 804 del 1981) secondo l'interpretazione vincolante di cui alla sentenza della Corte di Giustizia CEE 14 dicembre 1976, in causa 24/76, e le modifiche introdotte dalla convenzione del Lussemburgo del 9 ottobre 1978 (resa esecutiva con legge n. 967 del 1980) non necessita della specifica approvazione richiesta dall'art. 1341 cod. civ. ma esige serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta, nonché la specifica indicazione del giudice straniero in favore del quale la giurisdizione italiana è derogata (Nella specie la S.C ha ritenuto non sufficientemente motivata la sentenza di merito che aveva considerato indizio di consapevole adesione alla deroga della giurisdizione la sottoscrizione da parte del caricatore di uno degli originali della polizza di carico, nella quale erano contenute numerose altre clausole di vario tipo, ed aveva altresì fatto riferimento ad una prassi in tal senso nel commercio internazionale, senza addurre elementi giustificativi della convinzione circa l'esistenza effettiva di tale prassi. La S.C. ha inoltre rilevato che, recando la polizza di carico l'intestazione ad una società cui facevano riferimento varie compagnie marittime di diversa nazionalità e non risultando quale di esse avesse armato effettivamente la nave, era impossibile determinare la nazionalità del vettore armatore e per conseguenza l'autorità giudiziaria cui sarebbe spettata la giurisdizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Tratt. Internaz. 09/10/1978, Legge 29/11/1980 num. 967, Cod. Navig. art. 463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)