Sez. 3, Sentenza n. 13297 del 12/09/2002 (Rv. 557353 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Cessionario - Obblighi contrattuali - Inadempimento - Locatore - Azione diretta per l'adempimento nei confronti del solo conduttore cedente - Ammissibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE
In caso di cessione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 legge n. 392 del 1978 (cd. dell'equo canone)il locatore che non abbia liberato il cedente e che pretenda l'adempimento degli obblighi contrattuali non adempiuti dal cessionario, può agire direttamente contro il solo conduttore - cedente, la cui responsabilità è appunto subordinata a detto inadempimento, e non occorrendo, in tal caso, la chiamata in causa del cessionario.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)