Sez. 3, Sentenza n. 9486 del 20/04/2007 (Rv. 597857 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Elementi essenziali ed eventuali della cessione della locazione - Individuazione - Dichiarazione di non liberazione del cedente - Effetti - Plurime cessioni a catena caratterizzate da detta dichiarazione - Fonte della relativa obbligazione di ciascun cedente successivo - Individuazione di essa nella volontà della parte quale atto idoneo ai sensi dell'art. 1173 cod. civ. - Conseguenza - Inconfigurabilità dell'istituto della fideiussione legale con cessazione della sua fonte al cessare dell'obbligazione principale - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE
La cessione del contratto di locazione disciplinata dall'art. 36 della legge n. 392 del 1978 costituisce una fattispecie negoziale che consta di elementi essenziali (quali l'accordo tra il cedente e il cessionario unitamente al trasferimento dei diritti e degli obblighi scaturenti dal rapporto) e di elementi solo eventuali, che possono essere di segno positivo, come l'opposizione per gravi motivi alla cessione, o negativo, quale la non liberazione del cedente dall'obbligo di pagamento del canone trasferitosi sul cessionario, che rappresenta una manifestazione di volontà produttiva dell'effetto di rendere cedente e cessionario coobbligati in via sussidiaria (nel senso che il primo può divenire responsabile subordinatamente all'accertato inadempimento del secondo, preventivamente escusso). Nel caso di plurime cessioni successive a catena ciascuna nuova dichiarazione di non liberazione del cedente non spiega in alcun modo effetto caducatorio sulla dichiarazione precedente, con la conseguenza che la fonte dell'obbligazione di ciascun cedente successivo si identifica nella stessa volontà della parte (e, dunque, non nella legge), da cui promana una dichiarazione unilaterale caratterizzantesi come fonte volontaria di obbligazione, costituente un atto idoneo a produrla, in relazione alla norma generale di cui all'art. 1173 cod. civ., "in conformità dell'ordinamento giuridico" (ovvero, nell'ipotesi in questione, del suddetto art. 36 della legge n. 392 del 1978). Da ciò consegue, in proposito, l'assoluta inconfigurabilità dell'istituto della fideiussione legale la cui fonte cesserebbe al cessare dell'obbligazione principale, poiché la fonte - convenzionale e non legale - dell'obbligazione di ciascun successivo cedente è costituita, viceversa, dalla predetta dichiarazione di non liberazione promanante dal creditore, cui la legge riconnette l'effetto automatico dell'estensione del vincolo al debitore-cedente, e, perciò, della sua corresponsabilità con tutti gli altri condebitori. (Nella specie, sulla scorta del complessivo principio riportato, la S.C. ne ha fatto conseguire, rigettando il relativo motivo di ricorso, che il principio della liberazione del primo cedente e di tutti i cedenti intermedi salvo l'ultimo, invocato dal ricorrente, legittimamente sostenibile solo postulando la caducazione dell'effetto della precedente dichiarazione di non liberazione in virtù della successiva cessione e della conseguente successiva similare dichiarazione emessa nei riguardi del successivo cessionario, non risultava affatto predicabile nella dedotta controversia in mancanza di una revoca, sia essa esplicita o tacita, delle precedenti dichiarazioni "non liberatorie").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1409, Cod. Civ. art. 1410, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)