Sez. 3, Sentenza n. 23914 del 09/11/2006 (Rv. 592626 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Responsabilità del cedente - Subordinazione all'inadempimento del cessionario - Conseguenza - Sua natura eventuale e sussidiaria - Solidarietà tra cedente e cessionario in ordine alle obbligazioni contrattualmente assunte dal primo nei riguardi del locatore - Configurabilità - Effetto - Efficacia dell'atto interruttivo posto in essere nei confronti del cessionario anche verso il cedente - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE
L'obbligazione del cedente del contratto di locazione di pagare il canone dovuto al locatore dal cessionario e da questi non corrisposto, quale prevista dall'art. 36 della legge n. 392 del 1978, ancorché avente natura eventuale e sussidiaria perché subordinata all'inadempimento del cessionario, integra un'ipotesi di solidarietà, con la conseguenza che, trovando applicazione l'art. 1310 cod. civ., gli atti con i quali il locatore abbia interrotto la prescrizione nei confronti del cessionario producono effetto anche verso il cedente.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1293, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)