Sez. 2, Sentenza n. 5227 del 29/07/1983 (Rv. 430106 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - NOVAZIONE - EMISSIONE DI TITOLI DI CREDITO - PERMANENZA DEI DIRITTI E DELLE AZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO SOTTOSTANTE - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI - RINNOVO DEI TITOLI ALLA SCADENZA - INSUFFICIENZA.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - NOVAZIONE - EMISSIONE DI TITOLI DI CREDITO - PERMANENZA DEI DIRITTI E DELLE AZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO SOTTOSTANTE - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI - RINNOVO DEI TITOLI ALLA SCADENZA - INSUFFICIENZA.*
La presunzione, sancita dall'art. 66 del R.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, secondo cui l'emissione dei titoli di credito non fa venir meno i diritti e le azioni derivanti dal rapporto sottostante, può essere vinta solo dalla prova contraria, risultante in modo inequivoco dall'interpretazione della volontà dei contraenti e non dalla semplice emissione dei titoli, i quali costituiscono unicamente un mezzo più sollecito di pagamento del debito contrattuale; né a vincere la presunzione può ritenersi sufficiente il fatto che i titoli vengano rinnovati alla scadenza, non essendo il rinnovo di per sè stesso indicativo di una volontà novativa, in assenza di ulteriori elementi di prova in tal senso. (V 6652/81, mass n 417509; (V 3730/79, mass n 400159; (Conf 4187/79, mass n 400697).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)