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Sez. 1, Sentenza n. 15408 del 06/07/2006 (Rv. 591613 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - NOVAZIONE | Emissione o trasmissione del titolo - Novazione - Esclusione - Limiti - Prova contraria - Modalità.
Stato
decisa il 2006-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591613-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - NOVAZIONE

Ai sensi dell'art. 66 della legge cambiaria e dell'art. 58 della legge assegno, l'emissione o la trasmissione del titolo di credito non fa venir meno i diritti e le azioni derivanti dal rapporto causale sottostante, salvo che si dimostri che vi sia stata novazione del rapporto obbligatorio, attraverso una prova che risulti in modo in equivoco dall'interpretazione della volontà dei contraenti, e non dalla semplice emissione dei titoli.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58, Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)