Sez. 1, Sentenza n. 15408 del 06/07/2006 (Rv. 591613 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - NOVAZIONE | Emissione o trasmissione del titolo - Novazione - Esclusione - Limiti - Prova contraria - Modalità.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - NOVAZIONE
Ai sensi dell'art. 66 della legge cambiaria e dell'art. 58 della legge assegno, l'emissione o la trasmissione del titolo di credito non fa venir meno i diritti e le azioni derivanti dal rapporto causale sottostante, salvo che si dimostri che vi sia stata novazione del rapporto obbligatorio, attraverso una prova che risulti in modo in equivoco dall'interpretazione della volontà dei contraenti, e non dalla semplice emissione dei titoli.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58, Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)