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Sez. 6, Sentenza n. 3090 del 06/10/1999 Cc. (dep. 09/12/1999) Rv. 215284 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termini di fase - Fase connessa al giudizio di appello - Giudizio di rinvio per difetto di motivazione sulle attenuanti generiche - Pena da prendere in considerazione ai fini del computo del termine di fase - È quella determinata in sede di appello e non quella diversa determinata in primo grado - Ragione.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215284-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di termini massimi di custodia cautelare, qualora la sentenza di appello sia stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, e, in base al principio devolutivo, la pena già determinata dal giudice di appello non possa comunque essere aggravata all'esito del giudizio di rinvio, il nuovo termine di fase, ex art. 303, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere ancorato alla maggiore pena inflitta con la sentenza di primo grado, ma a quella minore inflitta con la sentenza di appello. Infatti, tale sentenza, pur essendo stata annullata dalla Corte di cassazione, mantiene il suo valore di giudicato ai fini della determinazione massima della pena che in concreto potrà essere inflitta. (Fattispecie nella quale la sentenza di appello aveva ridotto la pena a dieci anni di reclusione rispetto ai dodici anni inflitti in primo grado, e, su ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata ravvisando un difetto di motivazione circa il diniego di attenuanti generiche; in tale ipotesi, la Corte ha ritenuto che il nuovo termine di fase andasse ricavato dall'art. 303, comma primo, lett. c), n. 2, cod. proc. pen. e non dal numero 3 della predetta disposizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)