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Sez. 4, Sentenza n. 17037 del 14/02/2008 Cc. (dep. 24/04/2008) Rv. 239609 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Condanna dell'imputato - "Doppia conforme" - Annullamento con rinvio sulla determinazione della pena - Formazione del giudicato in punto di responsabilità dell'imputato - Sussistenza - Individuazione dei termini cautelari.
Stato
decisa il 2008-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239609-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena della sentenza pronunziata in grado d'appello conforme a quella pronunziata in primo grado, deve ritenersi che sull'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia formato il giudicato. Conseguentemente i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), seconda parte, cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)