diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 37463 del 21/09/2005 Ud. (dep. 14/10/2005) Rv. 232324 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Diritto di cronaca - Condizione di operatività - Rispetto della verità quanto agli elementi che rappresentano la sostanza del contenuto informativo della notizia - Mancato rispetto quanto ad elementi superflui od insignificanti - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232324-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA

In tema di diffamazione a mezzo stampa, per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. è necessario che la verità oggettiva dei fatti, intesa come rigorosa corrispondenza alla realtà, sia rispettata per tutti quegli elementi che costituiscono l'essenza e la sostanza dell'intero contenuto informativo della notizia riportata. I dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorchè imprecisi, in quanto non decisivi nè determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell'esercizio del diritto di informazione ed escludere l'operatività della causa di giustificazione. (In applicazione del principio suesposto non è stata ritenuta idonea ad escludere l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, a fronte della notizia vera dell'arresto di un soggetto per plurimi episodi di concussione, l'addizione di notizie imprecise sul numero delle persone concusse - 60 anziché 38 come indicato nella ordinanza cautelare - nonchè sulla entità degli illeciti proventi - 300 milioni di lire anziché, come affermato nel provvedimento coercitivo, non superiori ai cento milioni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)