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Sez. 1, Sentenza n. 12819 del 03/09/2003 (Rv. 569283 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno - Richiesta di rinnovo - Violazione del termine - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569283-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il rispetto, da parte dello straniero, del termine stabilito dall'art. 5 D.Lgs. n. 286/1998 per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce requisito di legittimità del relativo procedimento, onde, in caso di ritardo, legittimamente il Questore può rifiutare il rinnovo del permesso, a meno che detto ritardo non sia effetto di forza maggiore che abbia impedito una tempestiva richiesta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)