Sez. 2, Sentenza n. 3878 del 12/03/2012 (Rv. 621990 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Giudice di pace - Opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie - Competenza per valore - Criteri di determinazione - Massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione - Rilevanza - Fondamento - Pluralità di sanzioni - Sommatoria delle sanzioni - Superamento della competenza per valore del giudice di pace - Rilevanza - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, attribuisce al giudice di pace la competenza per le opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie di valore fino ad euro 15.493, dovendosi aver riguardo, al fine di determinare tale parametro, al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione, senza che rilevi che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto della sommatoria dei relativi importi, venga superato il limite di valore che radica la competenza del giudice di pace.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 lett. BI CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)