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Sez. 1, Sentenza n. 1322 del 30/05/1962 (Rv. 252136 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - MANCATA VERBALIZZAZIONE - VALIDITA DELLA DELIBERAZIONE - REGISTRAZIONE NEL LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NON IMPORTA LA NECESSITA DELLA VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI.*
Stato
decisa il 1962-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252136-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - MANCATA VERBALIZZAZIONE - VALIDITA DELLA DELIBERAZIONE - REGISTRAZIONE NEL LIBRO DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NON IMPORTA LA NECESSITA DELLA VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI.*

In tema di societa, la verbalizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ha una funzione meramente certificativa della volonta gia formata con la votazione, per cui le deliberazioni non verbalizzate (al contrario di quanto e prescritto, dall'art 2375 cod civ per le deliberazioni dell'assemblea dei soci) sono pienamente valide sia nei rapporti interni, sia nei confronti dei terzi che ne abbiano avuto conoscenza. Infatti, l'Obbligo della verbalizzazione di dette deliberazioni non e imposto dall'art 2388 cod civ, ne puo desumersi dall'art 2421 n 4 cod civ, che impone alla societa di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, perche l'Obbligo dell'imprenditore commerciale di tenere alcuni libri non si riconnette mai ad una esigenza di Forma degli Atti di cui deve essere registrato il compimento, essendo sufficiente che nei libri medesimi si indichi l'operazione compiuta anche se essa non risulti da atto scritto. (V 3706/57, 883/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2375, Cod. Civ. art. 2388, Cod. Civ. art. 2421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)