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Sez. 1, Sentenza n. 4846 del 28/07/1981 (Rv. 415558 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - ISTANZA DI PARTE - PARTE - NOZIONE - NOTIFICAZIONE FATTA AD ISTANZA DEL PROCURATORE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1981-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415558-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - ISTANZA DI PARTE - PARTE - NOZIONE - NOTIFICAZIONE FATTA AD ISTANZA DEL PROCURATORE - VALIDITA.*

Nell'art 285 cod proc civ, il quale stabilisce espressamente che la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, la parola 'partè sta ad indicare i soggetti del rapporto processuale ed i loro difensori, che, in virtu della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse di tali soggetti, tutti gli Atti del processo, che a questi non siano espressamente riservati dalla legge. E, pertanto, valida, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la notificazione della sentenza alla controparte, fatta ad istanza del procuratore munito di regolare procura, senza che sia necessaria una procura ad hoc.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)