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Sez. 2, Sentenza n. 3489 del 19/05/1988 (Rv. 458837 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE - AD ISTANZA DEL DIFENSORE DELLA PARTE MUNITA DI REGOLARE PROCURA - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458837-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE - AD ISTANZA DEL DIFENSORE DELLA PARTE MUNITA DI REGOLARE PROCURA - IDONEITÀ.*

Nell'art. 285 cod. proc. civ. - il quale stabilisce che la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, si fa "su istanza di parte" - la parola "parte" designa i soggetti del rapporto processuale ed i loro difensori, che, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse di tali soggetti, tutti gli Atti del processo che a questi non siano espressamente riservati. Pertanto, è valida, ai fini della decorrenza del termine anzidetto, la notificazione della sentenza fatta ad istanza del difensore della parte munito di regolare procura alle liti. (V 1164/68, mass n 333414; (Conf 4846/81, mass n 415558; (Conf 227/73, mass n 362063; (Conf 3975/69, mass n 344417).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)