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Sez. 2, Sentenza n. 11162 del 24/12/1994 (Rv. 489416 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO SUL CONFINE - APPOGGIO AL MURO | Edificazione sul muro di confine - Domanda di riduzione in pristino proposta contro il confinate - Presupposto - Confutazione in appello da parte del confinante contumace in primo grado - Eccezione riconvenzionale - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489416-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO SUL CONFINE - APPOGGIO AL MURO

La proprietà esclusiva del muro a confine tra due fondi costituisce presupposto imprescindibile della domanda di riduzione in pristino del muro mediante demolizione di quanto illegittimamente edificato su di esso, proposta contro il confinante. Pertanto ove questi, contumace in primo grado, si limiti in appello a confutare tale presupposto senza richiedere la declaratoria di comunione del muro, egli introduce nel processo un'eccezione (riconvenzionale) consentitagli dal secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. e non una nuova domanda preclusagli dal primo comma di tale articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 880, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)