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Sez. 2, Sentenza n. 4395 del 08/08/1985 (Rv. 441861 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - MURO - RAPPORTI DI VICINATO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - COSTRUZIONE IN ADERENZA AL MURO DEL VICINO A DISTANZA DAL CONFINE INFERIORE A QUELLA LEGALE - INTERPELLO DEL VICINO - NECESSITÀ - FORMULAZIONE DELL'INTERPELLO NEL GIUDIZIO DI APPELLO - NATURA DI ECCEZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441861-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - MURO - RAPPORTI DI VICINATO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - COSTRUZIONE IN ADERENZA AL MURO DEL VICINO A DISTANZA DAL CONFINE INFERIORE A QUELLA LEGALE - INTERPELLO DEL VICINO - NECESSITÀ - FORMULAZIONE DELL'INTERPELLO NEL GIUDIZIO DI APPELLO - NATURA DI ECCEZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Anche il proprietario che intende costruire in aderenza al muro del vicino che si trovi a distanza dal confine inferiore a quella legale deve interpellare preventivamente il vicino se preferisca estendere il muro al confine o procedere alla sua demolizione. Tale interpello, ove formulato dal soggetto convenuto in giudizio per il mancato rispetto della distanza, configura non una eccezione ma una domanda, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., risolvendosi non nella mera adduzione di un fatto impeditivo o estintivo della pretesa avversaria (arretramento della costruzione fino al ripristino del distacco legale fra gli edifici) ma nella formulazione di una contropretesa. (V 43/78, mass n 389334, sulla seconda parte; (V 1058/72, mass n 357435; (V 2057/70, mass n 345105; (Conf 806/65, mass n 311532, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)