Sez. 3, Sentenza n. 5507 del 08/04/2003 (Rv. 561975 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Terzo datore di ipoteca - Vendita dei beni sui quali grava ipoteca - Precetto notificato al terzo quale datore di ipoteca - Opposizione del terzo volta a far dichiarare di non essere debitore - Ammissibilità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In caso di costituzione di ipoteca a favore di un debito altrui, se il terzo datore di ipoteca aliena i beni sui quali grava la garanzia reale, l'opposizione da lui proposta avverso il precetto notificatogli nella qualità di terzo datore di ipoteca, volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, va dichiarata inammissibile per difetto di interesse se dal precetto non si evince l'intenzione del creditore di procedere ad esecuzione coattiva nei suoi confronti in relazione a beni diversi da quelli ipotecati, in quanto l'espropriazione non potrà che cadere sul bene ipotecato, ed a subirla non sarà il terzo datore di ipoteca, alienante, ma l'acquirente del bene ipotecato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 603, Cod. Civ. art. 2868, Cod. Civ. art. 2808
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)