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Sez. 3, Sentenza n. 9885 del 22/11/1994 (Rv. 488761 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) | Terzo proprietario - Equiparazione al debitore - Convocazione per l'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita - Necessità - Omessa convocazione - Nullità del procedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488761-01

ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO)

Nel procedimento esecutivo contro il terzo proprietario (nella specie, datore di ipoteca) si applicano a questo tutte le disposizioni relative al debitore - tranne il divieto di cui all'art. 579 primo comma - ed il terzo, ai sensi del secondo comma dell'art. 604 cod. proc. civ., deve essere pertanto sentito tutte le volte in cui deve essere sentito il debitore e, come il debitore, deve essere, perciò, convocato anche nell'udienza fissata dal giudice della esecuzione per l'autorizzazione alla vendita dell'immobile (art. 569 cod. proc. civ.); ma, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, l'omessa audizione del terzo datore (o del debitore) non è, di per sè, causa di nullità del procedimento ed, essendo solo strumentale per il migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, può essere, perciò, dedotta solo con l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita (art. 617 cod. proc. civ.) nei casi in cui su di essa abbia influito, viziandolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)