Sez. 3, Sentenza n. 10608 del 02/08/2001 (Rv. 548734 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Requisiti soggettivo ed oggettivo - Identità tra destinatario dell'atto e obbligato - Creditore ipotecario - Intervento nell'esecuzione a carico del terzo datore di ipoteca - Interruzione della prescrizione nei confronti del proprio obbligato - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non costituisce atto interruttivo della prescrizione l'intervento del creditore ipotecario nel procedimento esecutivo in corso nei confronti del proprietario del bene ipotecato, che non sia anche il suo debitore, poiché l'atto da cui l'interruzione dovrebbe derivare non è diretto all'obbligato ma al terzo datore d'ipoteca.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2821
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)