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Sez. 2, Sentenza n. 1960 del 13/08/1965 (Rv. 313741 - 01)

DONAZIONE - CONIUGI (DONAZIONE TRA) - DONAZIONE DI DENARO PER ACQUISTO DI IMMOBILE - RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE.*
Stato
decisa il 1965-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313741-01

DONAZIONE - CONIUGI (DONAZIONE TRA) - DONAZIONE DI DENARO PER ACQUISTO DI IMMOBILE - RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE.*

Nell'ipotesi di donazione di danaro dal marito alla moglie, qualora il danaro sia stato sborsato allo scopo di essere impiegato nell'acquisto di immobili in capo alla moglie, in conseguenza della nullita della donazione a norma dell'art.781 cod.civ., deve essere ordinata la restituzione degli immobili al marito, perche va negato ogni effetto alla donazione fra coniugi anche in relazione a tutte le conseguenze a cui la donazione era preordinata. (Conf 312/63, 1012/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 781 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)