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Sez. 2, Sentenza n. 6581 del 15/12/1984 (Rv. 438129 - 01)

DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE - PRELIMINARI DI VENDITA DI UN IMMOBILE - SOSTITUZIONE A SÈ DA PARTE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE DI ALTRO SOGGETTO NEL CONTRATTO DEFINITIVO E DAZIONE ALLO STESSO DEL DENARO PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - DONAZIONE INDIRETTA DELL'IMMOBILE E NON DONAZIONE DIRETTA DEL DENARO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438129-01

DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE - PRELIMINARI DI VENDITA DI UN IMMOBILE - SOSTITUZIONE A SÈ DA PARTE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE DI ALTRO SOGGETTO NEL CONTRATTO DEFINITIVO E DAZIONE ALLO STESSO DEL DENARO PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - DONAZIONE INDIRETTA DELL'IMMOBILE E NON DONAZIONE DIRETTA DEL DENARO - CONFIGURABILITÀ.*

Allorquando il promissario acquirente in un preliminare di compravendita di un immobile abbia sostituito a sè altro soggetto (nella specie: il proprio figlio) nel contratto definitivo e fornito allo stesso il denaro per il pagamento del prezzo, si realizza una fattispecie nella quale va ravvisata la donazione indiretta dello immobile e non quella diretta del denaro. Infatti, nel rapporto costituito con il preliminare, l'oggetto economico del futuro contratto definitivo costituisce una posizione giuridica attiva acquisita al patrimonio del promissario acquirente, con la conseguenza che l'atto con cui quest'ultimo dispone del proprio diritto potestativo alla conclusione della compravendita, unitamente alla corresponsione del denaro per il pagamento del prezzo, determina il trasferimento della disponibilità giuridica del bene. (V 1851/80, mass n 405474; (V 4711/78, mass n 394403; (V 1960/65, mass n 313741; (V 1195/60, mass n 882281).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1451

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)