Sez. 2, Sentenza n. 1851 del 19/03/1980 (Rv. 405474 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D'IMMOBILI - RESTITUZIONE IN NATURA - STIPULAZIONE DA PARTE DEL DE CUIUS, DI UN PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - SOSTITUZIONE DEL FIGLIO A SE NEL CONTRATTO DEFINITIVO - SOMMINISTRAZIONE ALLO STESSO DEL DENARO PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - DONAZIONE INDIRETTA - CONFIGURABILITA - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE E NON DEL CONTROVALORE IN DENARO.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D'IMMOBILI - RESTITUZIONE IN NATURA - STIPULAZIONE DA PARTE DEL DE CUIUS, DI UN PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - SOSTITUZIONE DEL FIGLIO A SE NEL CONTRATTO DEFINITIVO - SOMMINISTRAZIONE ALLO STESSO DEL DENARO PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - DONAZIONE INDIRETTA - CONFIGURABILITA - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE E NON DEL CONTROVALORE IN DENARO.*
Qualora il de cuius abbia stipulato in vita un preliminare di compravendita di un bene immobile sostituendo a se il proprio figlio nel contratto definitivo e fornendogli il denaro per il pagamento del prezzo dell'immobile, deve ravvisarsi, stante l'intimo collegamento tra il preliminare ed il contratto definitivo, un atto di disposizione dell'immobile da parte del genitore a favore del figlio che realizza gli estremi di una donazione indiretta dell'immobile stesso, con la conseguenza che il beneficiario deve restituire ai fini della collazione ereditaria l'immobile e non il denaro fornitogli per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo. (V 4711/78, mass n 394403; (V 1960/65, mass n 313741; (V 1195/60, mass n 882281).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 809
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)