diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 28465 del 27/10/2025 (Rv. 676545-01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Edilizia residenziale pubblica - Determinazione del canone di locazione in conformità ai criteri indicati dalla legge - Controversia relativa - Giurisdizione del g.o. - Fondamento - Deduzione dell'illegittimità di provvedimenti amministrativi - Irrilevanza. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676545-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia proposta dall'assegnatario di un alloggio, relativa alla determinazione del canone di locazione in conformità ai criteri indicati dalla legge (nella specie, ex art. 36 della l.r. Veneto n. 39 del 2017), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che la domanda non è volta a contestare le modalità di esercizio di poteri discrezionali della P.A. ma resta circoscritta al rapporto contrattuale, avendo ad oggetto il diritto soggettivo a corrispondere un canone conforme ai criteri legali, senza che assuma rilevanza la deduzione dell'illegittimità di provvedimenti amministrativi emanati in violazione di tali criteri.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 03/11/2017 num. 39 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)