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Sez. 3, Sentenza n. 15539 del 06/11/2002 (Rv. 558257 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Canone sociale - Determinazione - Provvedimento amministrativo - Presunzione di legittimità - Corretta applicazione dei parametri legali - Contestazione da parte dell'assegnatario - Onere della prova - Distribuzione.
Stato
decisa il 2002-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558257-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA

Nel rapporto privatistico di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, il potere dell'IACP di determinare in concreto la misura del canone sociale dovuto sulla base di specifici parametri indicati dalla legge regionale (nella specie, legge regionale del Veneto 12 dicembre 1984, n. 60), periodicamente ponderati con l'accertamento dei redditi dell'assegnatario, si esplica con atti unilaterali di accertamento aventi effetti immediati in ordine alla obbligazione del canone, con la conseguenza che detti atti, qualificabili come atti amministrativi incidenti su diritti soggettivi ed eventualmente disapplicabili dal giudice ordinario se lesivi di quei diritti, sono assistiti da una presunzione di conformità alla normativa statale o regionale in materia, per cui è l'assegnatario che ha l'onere di vincere detta presunzione dimostrando che nei suoi confronti il canone che l'istituto reclama non è quello corrispondente ai parametri a lui riferibili.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 12/12/1984 num. 60, Legge 30/12/1972 num. 1035 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)