Sez. U, Sentenza n. 10123 del 28/11/1994 (Rv. 488861 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Alloggi dell'edilizia residenziale pubblica - Assegnazione in locazione semplice - Canone dovuto - Determinazione, aggiornamento o adeguamento - Relativa controversia tra l'assegnatario e l'ente concedente- Giudice ordinario - Cognizione - Devoluzione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di assegnazione in locazione semplice di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, la controversia tra l'assegnatario e l'ente concedente, relativa alla determinazione, all'aggiornamento o all'adeguamento del canone dovuto, anche qualora si tratti del cosiddetto "canone sociale" (nella specie, disciplinato dalla legge Regione Emilia Romagna n. 12 del 1984, che richiama i parametri di cui alla legge n. 392 del 1978), attiene non al rapporto pubblicistico di assegnazione, ma al susseguente rapporto privatistico di locazione, e, pertanto, appartiene alla cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra il sindacato incidentale sulla legittimità degli atti amministrativi adottati in relazione a detto canone, al fine della loro eventuale disapplicazione a tutela delle posizioni di diritto soggettivo scaturenti dal contratto.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 22 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 41 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 14/03/1984 num. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)