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Sez. 3, Sentenza n. 16286 del 18/12/2008 Ud. (dep. 17/04/2009) Rv. 243456 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Clausola "nei casi non consentiti dalla legge" - Riferibilità al getto o versamento pericoloso di cose - Esclusione - Limitazione alle sole emissioni di gas, vapori o fumo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243456-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

La clausola "nei casi non consentiti dalla legge", contemplata nell'art. 674 cod. pen., non è riferibile alla condotta di getto o versamento pericoloso di cose di cui alla prima parte della norma citata, ma esclude il reato solo per le emissioni di gas, vapori o fumo che sono specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'applicabilità di tale clausola in un caso di diffusione di polveri nell'atmosfera provocate nel corso di un'attività produttiva, emissioni vietate dal D.M. 12 luglio 1990, impositivo di misure di cautela e prevenzione molto rigorose).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., DM Ambiente 12/07/1990

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)