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Sez. 3, Sentenza n. 40191 del 11/10/2007 Cc. (dep. 30/10/2007) Rv. 238054 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare persone - Superamento della normale tollerabilità - Attività autorizzate - Necessità - Idoneità a creare molestia alle persone - Configurabilità del reato - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238054-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

In tema di inquinamento atmosferico, la necessità di accertare il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. si pone soltanto per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo, gas o vapori siano una conseguenza diretta dell'attività; diversamente, nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell'attività, in quanto imputabili a deficienze dell'impianto od a negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)