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Sez. 3, Sentenza n. 2475 del 09/10/2007 Ud. (dep. 17/01/2008) Rv. 238447 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare persone - Impianto autorizzato alle emissioni in atmosfera - Molestie olfattive - Reato - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238447-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

È configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ.. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)