Sez. 5, Sentenza n. 3868 del 15/03/2002 (Rv. 553079 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Decreto camerale della Corte d'appello di Roma "ex" art. 44 D.Lgs. n. 415 del 1996 - Impugnabilità - Ricorso "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Sussistenza - Carattere esclusivo di tale rimedio - Vizi relativi alla motivazione - Deducibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme concernenti i servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari nonché l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, il decreto camerale, emesso dalla corte d'appello di Roma in sede di reclamo contro il decreto del Ministero del tesoro di applicazione della sanzione pecuniaria, è impugnabile soltanto con il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost., con la conseguenza che il vizio relativo alla motivazione può essere con esso denunciato esclusivamente là dove si concreti nella violazione dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ., cioè nella totale carenza della stessa o in una motivazione apparente, perché sviluppata con argomentazioni inidonee a rivelare il procedimento logico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto alla sua decisione ovvero logicamente inconciliabili tra loro, restando, viceversa, esclusa la possibilità della deduzione di quelle insufficienze di motivazione che potrebbero giustificare un ricorso ordinario ai sensi dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., nella specie non proponibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)