Sez. 1, Sentenza n. 8692 del 07/05/2004 (Rv. 572696 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione degli estremi della violazione - Termine ex art. 14 della legge n. 689 del 1981 - Decorrenza - Momento - Individuazione - Criterio - Violazioni della disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Contestazione da parte della CONSOB - Termine - Decorrenza dalla data di deposito della relazione ispettiva finale - Legittimità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione (non immediata) degli addebiti, stabilito dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, inizia a decorrere - dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità del fatto ad integrare gli estremi dei comportamenti sanzionati come illeciti - dal momento in cui l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto "ragionevolmente" essere effettuato, in base ad una valutazione di congruità rimessa, in considerazione delle caratteristiche e della complessità della situazione concreta, al giudice di merito. Ad un tal riguardo, con riferimento alle violazioni in materia di disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria, nel valutare la ragionevolezza del tempo complessivamente impiegato per l'accertamento dell'illecito, deve tenersi conto anche dell'attività compiuta, all'interno della CONSOB, da ogni altro soggetto stabilmente inserito nella sua struttura organizzativa, e, quindi, anche di quella espletata dagli addetti all'ufficio preposto allo svolgimento dell'attività ispettiva (avendo la ripartizione di funzioni tra gli uffici preposti agli accertamenti ispettivi e l'organo di vertice un rilievo meramente interno), con la conseguenza che il momento iniziale della decorrenza del termine previsto dalla suddetta norma per la contestazione dell'infrazione da parte della CONSOB legittimamente viene individuato dal giudice nella data di deposito della relazione ispettiva finale (fermo rimanendo che il decreto della corte d'appello sul punto non è censurabile sotto il profilo della adeguatezza della motivazione, essendo impugnabile solo con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., con il quale può essere fatta valere solo la carenza totale o la mera apparenza della motivazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 44, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)