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Sez. 1, Sentenza n. 17154 del 22/07/2009 (Rv. 609825 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decisione - Sentenza del tribunale - Necessità - Conseguenze - Modificazione dello stato passivo con ordinanza del giudice delegato - Atto giuridicamente inesistente - Configurabilità - Mezzi d'impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Azione di nullità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609825-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

L' opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 98 legge fall., comporta l'instaurazione di un procedimento contenzioso di competenza del tribunale che si conclude con un atto che deve presentare i caratteri della sentenza. Pertanto, nel caso in cui il giudice delegato, anziché investire il collegio della decisione, disponga egli stesso la modificazione dello stato passivo, in conformità alla richiesta dell'opponente e sia pure sulla base dell'adesione alla domanda espressa dal curatore in udienza, la relativa ordinanza, costituendo una pronuncia resa al di fuori dei casi previsti dall'art. 25, primo comma, n. 2, della legge fall., si configura come un atto giuridicamente inesistente, per carenza assoluta del potere di emetterlo. Avverso tale atto, inidoneo a produrre effetti giuridici, non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma è esperibile l'azione di nullità, che costituisce una ordinaria azione di accertamento, esercitabile dall'interessato senza limiti di tempo, per sentir dichiarare l'inefficacia di atti emanati dal giudice al di fuori della sfera delle sue attribuzioni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)