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Sez. 1, Sentenza n. 5557 del 20/06/1997 (Rv. 505348 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decisione del giudice delegato - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505348-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Allorché il giudice delegato decida con proprio provvedimento sull'opposizione allo stato passivo proposta ai sensi dell'art. 98 legge fall., pronunciando così al di fuori dei casi previsti dall'art. 25, comma primo, n. 2, legge fall., si configura un atto giuridicamente inesistente per carenza assoluta del potere di emetterlo. Conseguentemente avverso tale atto, non essendo idoneo a produrre l'efficacia propria del giudicato sostanziale, non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma è esperibile l'azione di nullità ("quaerela nullitatis"), che costituisce una ordinaria azione di accertamento, esercitabile dall'interessato senza limiti di tempo, per sentir dichiarare l'inefficacia di atti emanati dal giudice al di fuori della sfera delle sue attribuzioni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)