Sez. 1, Sentenza n. 2328 del 25/02/1993 (Rv. 481098 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione del contratto - Ingerenza dell'amministrazione - In genere | Conseguente esclusione dell'autonomia dell'appaltatore - Insussistenza - Limiti - Responsabilità di quest'ultimo per i danni cagionati a terzi - Configurabilità - Concorrente responsabilità dell'amministrazione - Condizione - Responsabilità esclusiva dell'amministrazione medesima - Estremi - Mancanza di rilievi del direttore dei lavori in ordine alle modalità di esecuzione - Irrilevanza.
Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione del contratto - Ingerenza dell'amministrazione - In genere
Nell'appalto di opere pubbliche, l'autonomia dell'appaltatore, pur essendo meno ampia di quella degli appaltatori privati stante l'ingerenza della stazione appaltante (attuata attraverso la nomina obbligatoria del direttore dei lavori ed una sorveglianza più intensa e più ampia) continua tuttavia a sussistere, anche se in limiti più ristretti; ne consegue che l'appaltatore dell'opera pubblica e, di regola, l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, potendosi aggiungere a questa responsabilità quella dell'amministrazione quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite da essa committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile nel solo caso in cui essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la sua libertà di decisione. In particolar5e, la sola circostanza che il direttore dei lavori non abbia mosso alcun rilievo in ordine alle modalità di esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore non è sufficiente a determinare una qualsiasi responsabilità, nemmeno solidale, dell'amministrazione committente verso i terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 64, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)