Sez. L - , Ordinanza n. 24617 del 14/08/2023 (Rv. 668797 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensioni di vecchiaia anticipata - Disciplina delle cd. "finestre" ex art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - Decorrenza del differimento - Maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - Sussistenza – Cessazione del rapporto di lavoro - Esclusione - Natura - Condizione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)