diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 16829 del 13/06/2023 (Rv. 668418 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Posticipazione della decorrenza - Criteri di calcolo - Individuazione.
Stato
decisa il 2023-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668418-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

La posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, va calcolata in relazione alla previsione di cui all'art. 6 della l. n. 155 del 1981, e, dunque, tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non giĆ  a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa.

Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 12 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)