Sez. L - , Ordinanza n. 30791 del 19/10/2022 (Rv. 665844 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensioni di vecchiaia anticipata concesse ai gravi invalidi - Disciplina delle cd. "finestre", ex art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 - Trattamento deteriore rispetto ai percettori di assegno ordinario di invalidità - Esclusione - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
In tema di pensioni di vecchiaia anticipata concesse ai gravi invalidi, l'applicazione della disciplina delle cd. "finestre" non determina un trattamento deteriore rispetto ai titolari dell'assegno ordinario d'invalidità, in considerazione del trattamento di complessivo favore riservato ai beneficiari di tale pensione, con particolare riguardo ai requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla prestazione in esame e alla facoltà di lavorare nel periodo di attesa del maturare del diritto a pensione; ne consegue la manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale della disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, non essendo ravvisabile né la denunciata disparità di trattamento per violazione dell'art. 3 Cost., in considerazione dell'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto, né il dedotto contrasto con l'art. 38 Cost., avendo il legislatore contemperato in maniera non manifestamente irragionevole i diritti tutelati da tale norma con la necessità di tenere conto delle risorse finanziarie disponibili.
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 12 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)