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Sez. 5, Sentenza n. 4501 del 25/02/2009 (Rv. 606835 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE | Art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ambito applicativo - Operazione di finanziamento - Nozione - Erogazione di un mutuo e contestuale costituzione di pegno sulla somma erogata - Inapplicabilità del beneficio - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606835-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE

In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali l'art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla "ratio legis" ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi. Ne consegue che il negozio complesso avente ad oggetto un'erogazione di una somma di denaro a titolo di mutuo e la contemporanea costituzione su di essa di un pegno a favore della banca erogatrice, non consentendo un investimento produttivo della somma medesima, esula dall'ambito applicativo della disciplina agevolativa in esame.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)