Sez. 5, Sentenza n. 4708 del 28/03/2003 (Rv. 561848 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE | Ipoteca concessa a garanzia della restituzione delle somme portate da cambiali rilasciate ad istituto di credito fondiario - Agevolazioni di cui all'art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973 - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE
Il beneficio fiscale previsto dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 si applica ai casi di ipoteca concessa a garanzia di un contratto di mutuo e non qualora si tratti di mutuo con rilascio di cambiali all'ordine sulle quali sia annotata ipoteca, atteso che in quest'ultimo caso viene meno la possibilità di un collegamento fra l'operazione di finanziamento agevolata e la garanzia ipotecaria che, in relazione alla sua inerenza al diritto cartolare e alla sua trasferibilità con la girata del titolo sulla base di diversi e autonomi rapporti sottostanti, è suscettibile di utilizzazione per fini diversi da quelli previsti dalla norma sopraindicata.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2831
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)