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Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 16/04/1984 (Rv. 434475 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - IN GENERE - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER ERRORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434475-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - IN GENERE - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER ERRORE - CONDIZIONI.*

Se oggetto dell vendita sia stata una cosa individuata, ben determinata (nella specie: gruppo motore-cambio di autoveicolo sinistrato), e ne sia avvenuta la relativa consegna, la Mancanza di qualità (nella specie: inadattabilità tecnica a veicolo di tipo diverso) non comporta consegna di aliud pro alio e quindi non dà luogo all'Azione di adempimento, né all'Azione di risoluzione per Mancanza di qualità promesse, ma a quella di annullamento per errore, quando la falsa rappresentazione della realtà sia caduta sulla esistenza - semplicemente supposta od anche espressamente promessa - delle qualità anzidette, incidendo in modo determinante sulla prestazione del consenso. (V 1698/81, mass n 412369; (V 1781/72, mass n 358753).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)