Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 16/04/1984 (Rv. 434475 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - IN GENERE - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER ERRORE - CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - IN GENERE - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER ERRORE - CONDIZIONI.*
Se oggetto dell vendita sia stata una cosa individuata, ben determinata (nella specie: gruppo motore-cambio di autoveicolo sinistrato), e ne sia avvenuta la relativa consegna, la Mancanza di qualità (nella specie: inadattabilità tecnica a veicolo di tipo diverso) non comporta consegna di aliud pro alio e quindi non dà luogo all'Azione di adempimento, né all'Azione di risoluzione per Mancanza di qualità promesse, ma a quella di annullamento per errore, quando la falsa rappresentazione della realtà sia caduta sulla esistenza - semplicemente supposta od anche espressamente promessa - delle qualità anzidette, incidendo in modo determinante sulla prestazione del consenso. (V 1698/81, mass n 412369; (V 1781/72, mass n 358753).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)