Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 24/03/1981 (Rv. 412369 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - APPOSIZIONE DI UN FALSO MARCHIO DI PRESTIGIO SU DI UN OROLOGIO - ACQUISTO DELL'OGGETTO SUL PRESUPPOSTO DELLA SUA EFFETTIVA APPARTENENZA ALLA MARCA IMPRESSAVI - ERRORE ESSENZIALE - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - APPOSIZIONE DI UN FALSO MARCHIO DI PRESTIGIO SU DI UN OROLOGIO - ACQUISTO DELL'OGGETTO SUL PRESUPPOSTO DELLA SUA EFFETTIVA APPARTENENZA ALLA MARCA IMPRESSAVI - ERRORE ESSENZIALE - SUSSISTENZA.*
L'errore essenziale ricorre quando cade sulle qualita che valgono a determinare ed identificare la cosa rispetto allo scopo, all'uso, alla normale destinazione economica, sino al punto di apparire consustanziale con essa; pertanto, la non appartenenza di un orologio ad una prestigiosa marca (nella specie, cartier), falsamente impressa su di esso, integra una Mancanza di qualita essenziale, tale da invalidare il consenso espresso dall'acquirente, avendo assunto la marca, rispetto al prodotto, una connotazione qualificante di esso. (V 1151/76, mass n 379832; (V 1556/73, mass n 364373; (V 1781/72, mass n 358753).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)