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Sez. 3, Sentenza n. 1781 del 09/06/1972 (Rv. 358753 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA ESSENZIALI ALL'USO - RISOLUZIONE - IN GENERE - CONSEGNA DELLA COSA DETERMINATA PATTUITA - MANCANZA DI QUALITA ESSENZIALI - RISOLUZIONE DELLA VENDITA - ESCLUSIONE - ANNULLAMENTO PER ERRORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358753-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA ESSENZIALI ALL'USO - RISOLUZIONE - IN GENERE - CONSEGNA DELLA COSA DETERMINATA PATTUITA - MANCANZA DI QUALITA ESSENZIALI - RISOLUZIONE DELLA VENDITA - ESCLUSIONE - ANNULLAMENTO PER ERRORE - CONDIZIONI.*

Se oggetto della vendita sia stata una cosa individua, ben determinata, e questa sia stata consegnata, la Mancanza dei requisiti di qualita essenziali non da luogo all'Azione di risoluzione per Mancanza delle qualita promesse, ma a quella di annullamento per errore, quando la falsa rappresentazione della realta sia caduta sull'esistenza - semplicemente supposta od anche espressamente promessa - delle qualita anzidette, incidendo in modo determinante sulla prestazione del consenso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1429

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)