Sez. 3, Sentenza n. 1776 del 25/11/1981 Ud. (dep. 19/02/1982) Rv. 152378 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - MISURE DI SALVAGUARDIA - COMUNE PROVVISTO DI PIANO REGOLATORE - VARIANTE - DISCIPLINA.*
EDILIZIA - IN GENERE - MISURE DI SALVAGUARDIA - COMUNE PROVVISTO DI PIANO REGOLATORE - VARIANTE - DISCIPLINA.*
L'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (modificazioni ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150) detta misure di salvaguardia (densità edilizia, altezza dei fabbricati, distanza tra le costruzioni rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e gli spazi pubblici ed interventi nel centro storico soltanto di consolidamento e di restauro) da osservarsi nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale. Nel caso in cui il comune sia provvisto del piano regolatore generale ed adotti una variante al piano stesso, la misura di salvaguardia da osservarsi è esattamente conforme alle Disposizioni contenute nella delibera concernente la variante e nei limiti nella stessa indicati e non in quelli specificati nell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, anche perché la variante al piano regolatore potrebbe contenere Disposizioni che non trovano corrispondenza nelle misure di salvaguardia di cui al citato articolo 17. (V mass n 126113; (V mass n 135206; (V mass n 137895).*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)