Sez. 3, Sentenza n. 11613 del 15/03/1976 Ud. (dep. 10/11/1976) Rv. 135206 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE IN CONCRETO DELLA PENA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE IN CONCRETO DELLA PENA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
La valutazione della sussistenza dello elemento psicologico del reato e la Determinazione in concreto della pena sono riservati al giudice di merito, mentre compete alla Corte di Cassazione soltanto il controllo della congruita e sufficienza della motivazione sul piano logico-giuridico. (nella specie, il pretore di lanciano aveva ritenuto la mala fede di un costruttore, per aver eseguito dei lavori edilizi nel centro storico di lanciano, pur in presenza di licenza edilizia, dovendosi disapplicare tale licenza, rilasciata in violazione delle norme di salvaguardia della adottata variante di piano regolatore e mentre era in corso di approvazione il piano particolareggiato).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 com. 3 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)