Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 20/01/1977 Ud. (dep. 10/02/1978) Rv. 137895 - 01
GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA CHE SUBORDINI L'ESERCIZIO DI UN DIRITTO INDIVIDUALE - NECESSITA DI SINDACATO - LIMITI - FATTISPECIE: LICENZA EDILIZIA ILLEGITTIMA PER VIOLAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA.*
GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA CHE SUBORDINI L'ESERCIZIO DI UN DIRITTO INDIVIDUALE - NECESSITA DI SINDACATO - LIMITI - FATTISPECIE: LICENZA EDILIZIA ILLEGITTIMA PER VIOLAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA.*
Il giudice penale deve effettuare il Sindacato di legittimita sull'atto amministrativo quando questo concorre a determinare le norme di condotta penalmente rilevanti, come avviene per le norme che subordinano all'autorizzazione amministrativa l'Esercizio di un diritto individuale. Tale Sindacato pero deve limitarsi a controllare se l'atto e stato emesso dall'autorita competente e con il rispetto delle forme essenziali richieste dalla legge e, sotto l'aspetto sostanziale, se l'atto e conforme alla legge, senza invadere il campo riservato all'autorita amministrativa e concernente le valutazioni sul merito e sulla discrezionalita dell'atto. (fattispecie relativa a licenza edilizia illegittima perche rilasciata in violazione del sesto comma dell'art 17 legge 6 agosto 1967, n 765 dettante misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)