Sez. 3, Sentenza n. 37575 del 18/10/2006 Ud. (dep. 15/11/2006) Rv. 235079 - 01
ACQUE | Scarico di reflui aziendali e abbandono di rifiuti liquidi speciali - Nozione di scarico - Sussistenza del reato previsto dall'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Esclusione - Sussistenza del reato previsto dall'art.59 D.Lgs. n.152 del 1999 - Ragioni.
ACQUE
Nell'ipotesi che un opificio per il trattamento di latticini scarichi reflui aziendali e abbandoni liquidi speciali non pericolosi in un corso d'acqua superficiale, occorre fare riferimento alla nozione di scarico introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 1999, con conseguente distinzione da quella di rifiuto, così che deve ritenersi sussistente la violazione prevista dall'art. 59, comma decimo del citato decreto e non anche quella prevista dall'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 10, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 com. 10 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)