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Sez. 3, Sentenza n. 25567 del 30/11/2011 (Rv. 620308 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Amministrazioni statali ed enti pubblici non economici citati come terzi in procedure esecutive ex art. 543 cod. proc. civ. - Applicabilità del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1997 - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620308-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, il termine previsto dall'art. 14 del d.legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel testo modificato da ultimo dall'art. 44 del d.legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 - in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali - non si applica allorquando gli anzidetti enti ed amministrazioni siano citati quali terzi in procedure espropriative ex art. 543 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)