Sez. 3, Sentenza n. 6067 del 18/04/2012 (Rv. 622087 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Intervento in procedura esecutiva in danno di Pubbliche amministrazioni e di enti pubblici economici - Art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 - Applicabilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata in danno di amministrazioni pubbliche e di enti pubblici non economici, il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, si applica anche all'ipotesi di intervento del creditore, in quanto l'intervento è una delle possibili forme di esercizio dell'azione esecutiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)